Art. 1117-bis. (1) Ambito di applicabilità.

Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 2, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013.

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Art. 1117-ter. (1) Modificazioni delle destinazioni d'uso.

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Art. 1117 (1) - Parti comuni dell'edificio.