Art. 1123. Ripartizione delle spese.

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.

Per approfondimenti leggi la guida sulle spese condominiali

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Giurisprudenza

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 29 settembre 2017 n° 22856, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 28 aprile 2017 n° 10621, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 24 giugno 2008, n. 17201 .