Art. 1131. Rappresentanza.

Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 (1) o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.

Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.

Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.

L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.

(1) La parola: "precedente" è stata così sostituita dall'art. 12, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013.

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Cfr. Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 12 giugno 2018 n° 15262, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 31 gennaio 2018 n° 2411, Corte d'Appello di Napoli, sentenza 7 settembre 2007, n. 2814 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 9 dicembre 2009, n. 25766.